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    Pubblicata il: 16/05/2023

Da Domiziano all’Unione Europea: l’origine normativa del mercato vitivinicolo

Alessio Gennari, Studio Legale Gennari

Oltre 70 varietà di uva che vanno dal Pinot al Sauvignon, dal Silvaner al Riesling, dal Lagrein all’Aligoté, dallo Chardonnay al Gamay sono tutte figlie di un unico padre e di un editto che ha sulle spalle oltre duemila anni di storia ed è servito, allora, a ridisegnare il mercato vitivinicolo.

In epoca romana, l’ultimo imperatore della dinastia Flavia, Domiziano, che certo non ha brillato per aperture nei confronti dei diritti civili o sociali avendo censurato le danze pantomime, perseguitato l’omosessualità, l’adulterio e il concubinato, durante l’anno 92 d.C. ha deciso, in assoluta controtendenza con tutto ciò che l’ha preceduto, di promulgare la prima riforma sulla produzione vitivinicola dell’Impero.

Fino ad allora la storia di Roma e poi dell’Impero ha sempre visto la coltivazione della vite in ogni luogo di conquista; la viticultura nell’allora Gallia e oggi nell’odierna Francia è stata portata dai romani e dai suoi legionari che hanno sì difeso i confini del regno ma nel tempo libero hanno piantumato la vite e ne hanno beneficiato dei frutti trasformandoli in vino.

Nel corso del 92 d.C., in assoluta controtendenza con quanto fino ad allora era stato fatto, Domiziano ha imposto il divieto di coltivare nuove viti in Italia e ha ordinato l’espianto delle viti situate nell'allora Gallia, in Iberia, in Britannia e in Germania; insomma con quell’editto è stato impartito l’ordine di distruggere tutte le viti poste fuori dal suolo italico.

Parte degli studi in argomento hanno individuato le ragioni del provvedimento nell’intento protezionistico della misura, questa impiegata per favorire la produzione italica del vino campano e del rinomato Falernum; ma se fosse questa la giustificazione non si coglierebbe l’effettiva opportunità della scelta di voler proteggere e favorire lo sviluppo di una piccola parte del territorio italico con diretto pregiudizio per le altre provincie che si trovano oltre i confini.

Studi più approfonditi hanno invece rilevato come la misura adottata non sia stata imposta a protezione del mercato ma sia stata presa per favorire, con l’intenzione di obbligare, una politica espansiva di produzione del grano. Giusto per avere una idea, in quel periodo Roma  aveva in carico centocinquantamila persone indigenti ai quali distribuiva gratuitamente e con regolarità delle razioni di grano.

In tal senso i numeri della produzione sui quali a un certo punto è stato chiamato a far di conto Domiziano hanno visto l’abbandono delle coltivazioni di grano in favore della vite per ragioni esclusivamente economiche: la coltivazione della vite era vista come maggiormente premiante rispetto alla coltura del solo grano. L’effetto che ne conseguì ha visto un disordinato sviluppo della coltura della vite a discapito delle coltivazioni di grano con conseguente penuria di questo nei territori dell’Impero. Se fosse venuto a meno il grano e se Roma fosse stata costretta a trovare approvvigionamenti fuori dall’Impero allora avrebbe corso il rischio di porre fine al concetto utopico di Roma autosufficiente.

Tali evidenze, verosimilmente, hanno imposto a Domiziano di pronunciare l’editto in parola  ritenendo questi che la vita di Roma si fondasse prevalentemente sui cereali e poi, solo in un secondo momento, anche sull’uva pigiata.

A distanza di duecento anni, dopo le vittorie di Roma ottenute contro i Germani che hanno permesso di spostare i confini dell’impero sul Danubio e sul Reno, l’imperatore Probo ha deciso di abrogare l’editto di Domiziano poiché, per quanto vero fosse che Roma vivesse prevalentemente di grano, la testa degli imperatori in quel periodo rimaneva salda grazie al giusto e adeguato ristoro dato alle Legioni. Il tessuto economico e sociale di allora, infatti, non richiedeva grandi sforzi per avere il controllo del popolo, questo ammansito dal grano, dagli spettacoli circensi e dai tributi. Il vero governo dell’Impero, invece, dipendeva dal governo delle Legioni sparse a nord, fino sul fiume Reno, poste lì a difesa dei confini.

A livello politico le Legioni fungevano da difesa del territorio e determinavano la vita e la morte degli imperatori; il loro numero già allora veniva stimato in 450 mila unità e il loro benessere e svago era una faccenda seria da tenere in debito conto: il mercato doveva sostenere la domanda di vino fuori dai confini italici in misura adeguata e duratura nel lungo periodo.

L’editto Domiziano, sebbene non sia stato integralmente applicato, a distanza di tempo ha rappresentato un limite che doveva essere rimosso: il territorio italico per quantità e costi non era più in grado di sostenere la domanda di vino proveniente dalle Legioni poste fuori dai confini. Con tale consapevolezza Probo nel 281 d.C. ha deciso di abrogare l’editto Domiziano dando vita a una nuova riforma sulla produzione vitivinicola.

Per abbattere i costi e garantire al tempo stesso che le Legioni sparse più a nord potessero autonomamente produrre il vino necessario al loro benessere, venne selezionato un unico vitigno che potesse sopravvivere e produrre uve alle più svariate latitudini. Il vitigno Heunisch, stiriano d’origine, è stato consegnato alle Legioni con l’ordine di piantumarlo fino a ridosso dei confini dell’Impero.

Grazie a quel provvedimento normativo che ha selezionato e imposto al mercato il vitigno  Heunisch  come unica cultura ammessa alla coltivazione della vite è stato possibile creare i tre quarti delle varietà d’uva che oggi compongono il panorama viticolo del continente europeo a seguito degli incroci che l’uvaggio imposto ha avuto con le altre uve autoctone dei luoghi in cui è stato piantato nel corso degli anni.

Ma non solo, l’atto legislativo che ha obbligato la coltivazione di quella vite e non di altre ha dato al mercato una nuova e diversa regolamentazione. Abbandonata l’idea di soddisfare la domanda di consumi attraverso prodotti finiti da trasportare in luoghi distanti, Probo, ritornando alle origini, ha deciso di supportare la coltura della vite fuori dal suolo italico selezionando una pianta che garantisse i propri frutti in quantità e in qualità (si dice non eccelsa) dimodoché a ogni latitudine la domanda di vino potesse essere  adeguatamente sorretta e soddisfatta.

Con oltre due mila anni di storia, quanto sopra scritto ha travalicato gli anni e le esigenze di regolamentazione del mercato di allora sono arrivate fino ai giorni nostri. L’equilibrio tra le coltivazioni, il rapporto tra domanda e offerta, la ricerca di un’adeguata produzione  a sostegno di una offerta che garantisca una qualità di vita dignitosa per i produttori di vino, sono tutte esigenze che trovano risposta all’interno del quadro normativo europeo e domestico teso a regolamentare il mercato vitivinicolo.

Da un punto di vista quantitativo, il rapporto tra domanda e offerta viene fin da subito riordinato con il censimento delle uve che devono essere tutte iscritte nello schedario viticolo, ciò al fine di conoscere  quantità, collocazione geografica e qualità delle uve destinate alla produzione. La possibilità di conoscere la quantità produttiva potenziale di ogni territorio permette di stimare la capacità vitivinicola nazionale e questo permette a livello comunitario di intraprendere le migliori politiche nella gestione complessiva del mercato.

Il rapporto tra domanda e offerta viene ulteriormente controllato attraverso un sistema d’autorizzazioni all’innesto di nuovi impianti produttivi; ogni Stato dell’Unione ha il diritto di mettere a disposizione ogni anno delle autorizzazioni per nuovi impianti che sono equivalenti all’uno per cento della superficie vitata totale per ciascun territorio e ciascuno Stato può ulteriormente autorizzare una percentuale inferiore qualora ritenga che vi sia un rischio di eccedenza dell’offerta, ovvero qualora sia concreto  il rischio di deprezzamento di una particolare denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta.

Il monitoraggio del quantitativo prodotto viene poi attuato attraverso le dichiarazioni obbligatorie imposte ai viticultori con le quali è possibile raccogliere una serie di informazioni sull’andamento degli scambi presenti e futuri.

Le tre dichiarazioni obbligatorie in tal senso sono la dichiarazione di vendemmia, e con essa dovrà essere data comunicazione della superficie vitata in produzione, della quantità di uve raccolte e della destinazione di queste. La dichiarazione di produzione, con la quale dovrà essere indicato il luogo in cui sono detenuti i prodotti e il loro volume ottenuto dall'inizio della campagna viticola. La dichiarazione di giacenza, con la quale dovranno essere indicate le scorte presenti alla fine della vendemmia.

Tutte le dichiarazioni di cui sopra vanno a comporre il totale delle disponibilità vitivinicole e rappresentano quelle informazioni che permettono di calibrare al meglio ogni intervento equilibratore o di sostengo al mercato da parte dell’Unione europea o a parte dei suoi Stati membri.

Dal punto di vista qualitativo, invece, la creazione del mercato comune vitivinicolo attuata per la prima volta con il regolamento CEE 24/1962 ha costretto la Comunità Economica Europea a trovare un punto di equilibrio tra le due maggiori nazioni produttrici di vino l’Italia e la Francia. La legislazione italiana di allora era del tutto inadeguata in punto di qualità; i vigneti domestici non erano registrati e non era neppure possibile stabilire l’origine dei vini, questo a dispetto della Francia che aveva già visto  nascere la prima AOC il 30 luglio 1935 e con essa venivano specificate le aree di coltivazione, il livello minimo di alcol nel vino, i metodi di viticoltura e i processi di vinificazione da applicare.

All’interno di tale contrapposizione l’articolo 4 del regolamento CEE 24/1962 ha tracciato quella linea comune che ha imposto all’Italia di adeguarsi a quanto stabilito in sede comunitaria con legge delega del 3 febbraio 1963 n. 166 con la quale il  Governo di allora è stato delegato a emanare le norme necessarie per tutela della denominazione di origine dei mosti e dei vini, queste concretamente attuate con il d.p.r. del 12 luglio 1963 n. 930.  Con il d.p.r. del 3 marzo 1966 a prima DOC italiana riconosciuta è “Frascati”.

Alessio Gennari, Ds, PhD.
www.studiolegalegennari.it

 

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Pubblicata il 14/10/2020
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Titolo del periodico: Rivista Internet di Viticoltura ed Enologia
Editore e proprietario: Vinidea Srl
Registro Stampa - Giornali e Periodici: iscrizione presso il Tribunale di Piacenza al n. 722 del 02/03/2018
ISSN 1826-1590
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