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Decreto semplificazione e denominazioni di origine

Alessio Gennari, Studio Legale Gennari

Decreto semplificazione e denominazioni di origine

Con l’articolo che state per leggere prende avvio una collaborazione organica tra Infowine e l’avvocato Alessio Gennari, esperto di diritto commerciale, societario e vitivinicolo.

Grande conoscitore e appassionato di vino, oltre che legale di grande esperienza e competenza, l’avv. Gennari ci accompagnerà in un percorso periodico di approfondimento sulla complessa normativa che sovraintende la filiera vitivinicola, aiutandoci non solo a fare chiarezza e a districarci tra l’intricata regolamentazione nazionale e comunitaria, ma anche, attraverso accurati approfondimenti storiografici, a comprendere l’origine storica delle leggi che regolano il settore.

Buona lettura.

Con il decreto semplificazione è stato introdotto l’articolo 43, comma 4, lett. d) che ha modificato l’articolo 38 del Testo Unico sul Vino introducendo il comma 7 bis che consente una deroga all’imbottigliamento dei vini DO/IGT fuori dalla zona di denominazione qualora si dovessero verificare cause straordinarie, come quelle che hanno imposto un periodo di confinamento a seguito della diffusione del Coronavirus. La legge di conversione del 11 settembre 2020 n. 120 ha confermato il testo normativo appena citato.

La modifica normativa ha visto una netta presa posizione da parte della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), poiché ciò potrebbe comprometterebbe irreparabilmente il valore delle produzioni territoriali, snaturando le caratteristiche del vino regionale. La nota del Ministero del 25 luglio 2020, invece, ha risolto la questione dicendo che la deroga in parola si applica solo a condizioni eccezionali, il cui auspicio è che non si verifichino più.

Le due posizioni opposte meritano un preliminare chiarimento: quando viene fatto riferimento alle DOCG, DOC, IGT, di che cosa stiamo parlando? Si parla di vino, di uva o di terra? A cosa servono le denominazioni?

Un passo indietro di qualche secolo aiuterà a comprendere il perché le denominazioni sono legate in primo luogo alla terra e all’individuazione del luogo di provenienza, e perché solo in un secondo momento è nato l’interesse a conoscere come fosse fatto quel vino prodotto in quella zona e quali uve ci fossero al suo interno. Il teatro in cui si è sviluppata la vicenda è la Francia durante il periodo ricompreso tra il XVII e XVIII secolo, la zona viticola interessata è quella di Bordeaux e il cliente principale che ha permesso i cambiamenti che vedremo sono stati gli Inglesi, i quali, prima di allora, per sedici secoli hanno sempre e solo comprato e bevuto anonimi vini, però provenienti da Bordeaux.

Fino al XVII secolo il commercio del vino si è accontentato di una sola informazione: sapere da che zona arrivassero le botti; questo vino è di Bordeaux è stata la risposta, il passe-partout di ogni commerciante che volesse vendere “bene” il proprio vino oltre il canale della Manica.

Al consumatore finale che quel vino fosse fatto in un modo o nell’altro, oppure che lì potessero trovarsi certi tipi di uva o altre poco importava. Distinto per colore e dolcezza al vino non venivano richieste altre informazioni, si confidava, ma sarebbe meglio dire si sperava, che fosse buono. Il poco interesse per ciò che si beveva si riverberava direttamente in ciò che si coltivava in vigna, filari aggrovigliati, ciascuno portatore di un’uva spesso senza nome, senza che fosse nota la varietà. Stessa sorte pativa anche la produzione del vino: pigiature senza torchio, botti ammuffite, condizioni d’igiene approssimative erano caratteristiche comuni a molte cantine.

L’irrilevanza di cosa venisse bevuto, con l’unica accortezza di conoscere da dove provenisse, ha spinto il mercato a uniformare e livellare i prezzi di ciascun vino. Nel 1647, sotto l’influenza degli Olandesi, a Bordeaux si era anche riunito un comitato per stabilire a quali prezzi i vini della zona dovessero essere venduti. Il vino più apprezzato e pagato era il Sauternes, poi venivano apprezzati i vini scuri della zona di Bec d’Ambers, ma nessuna delle migliori zone di produzione dei vini rossi di Bordeaux veniva menzionata.

La svolta è avvenuta nell’anno1660. La famiglia Pontac, dal 1525 proprietaria del castello di Haut-Brion, e da oltre un secolo la famiglia più in vista di Bordeaux, con Arnaud Pontac, allora presidente regionale del parlamento, ha voluto sparigliare le carte del commercio vendendo un vino chiamato con il nome della cantina e associato alla zona geografica in cui era stato prodotto. Il vino veniva così commercializzato e riconosciuto in Inghilterra con il nome “Ho Bryan”, proveniva da Bordeaux e costava notevolmente più degli altri, per la precisione oltre il triplo al “Pontack’s head” di Londra, primo ristorante londinese aperto da Francois-Aguste Pontac, dove l’Haut-Brion veniva venduto a sette scellini, mentre tutti gli altri vini invece a “soli” due scellini. Individuato il nome del vino e la provenienza geografica, il successivo passaggio, anche a giustificazione di quel prezzo, è stato quello di curare la vinificazione. Le disponibilità economiche della famiglia Pontac permettevano di avere, verosimilmente, un torchio, delle botti sempre nuove e ricolme di vino per limitarne il contatto con l’ossigeno, così come anche la resa per ettaro dell’uva poteva essere diminuita per dare maggiore consistenza al vino. Tali accortezze divennero in seguito le regole da seguire per la produzione del vino “Ho Bryan”, che divenne a tutti gli effetti il primo chateaux di Bordeaux e il primo premier cru. Tali accortezze sono diventate col tempo gli standard di produzione dell’intera zona viticola.

Ritornando, ora, alle denominazioni DOCG, DOC e IGT, queste sono il riassunto di una storia che si è occupata d’individuare prima il luogo geografico di provenienza del vino e in seguito si è occupata di disciplinare la coltivazione della vite e la trasformazione dell’uva in vino.

Ciascun vino che oggi viene rivendicato assieme alla denominazione di origine o alla provenienza geografica individua e garantisce l’esatta sintesi tra ciò che quella terra e quell’uva possono dare se vengono trasformate in vino. Se quanto sopra è scopo ed essenza delle denominazioni di origine, sono sfuggenti le ragioni che legittimerebbero la modifica dei disciplinari di produzione per cause eccezionali, quando queste, come immaginabile, non apportino nulla di migliorativo al connubio della terra con l’uva.

Qualora dovesse passare il messaggio che i disciplinari di produzione, vale a dire l’insieme delle regole che ordinano come deve essere fatto il vino, possono subire deroghe e modifiche per ragioni diverse dalla ricerca della migliore qualità possibile, allora verrebbe meno la stessa unicità della denominazione di provenienza, poiché il disciplinare, inesorabilmente, non sarebbe più rivolto alla ricerca dell’eccellenza del prodotto ma diverrebbe una mera convenzione, modificabile alla bisogna per ragioni non attinenti alla scoperta della migliore qualità. Se così fosse, allora, la forza individualizzante della denominazione verrebbe dissolta nell’irrilevanza, non conterebbe più nulla, e così facendo il consumatore troverebbe la denominazione una cosa non dissimile a una trovata pubblicitaria, con buona pace dell’Europa e dei produttori di vino.

Pubblicata il 23/09/2020
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Titolo del periodico: Rivista Internet di Viticoltura ed Enologia
Editore e proprietario: Vinidea Srl
Registro Stampa - Giornali e Periodici: iscrizione presso il Tribunale di Piacenza al n. 722 del 02/03/2018
ISSN 1826-1590
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