La nuova Politica agricola comune dell’Unione europea, pubblicata il 6 dicembre 2021, è risolutamente volta all’innovazione.
Una delle novità per il settore vitivinicolo consiste nell’autorizzazione ufficiale della dealcolizzazione totale e parziale dei vini. Nel definire questo nuovo quadro normativo, l’UE si è basata sui lavori dell’OIV, in particolare sulle risoluzioni OIV-ECO 523-2016, OIV-ECO 433-2012 e OIV-ECO 432-2012.
D’ora in avanti, la designazione della categoria di prodotti (indicazione obbligatoria) può essere completata dai termini “dealcolizzato” o “parzialmente dealcolizzato” per i prodotti seguenti: “vino”, “vino spumante” e “vino frizzante gassificato”. La dealcolizzazione totale è limitata ai prodotti senza denominazione di origine o indicazione geografica. La dealcolizzazione parziale è consentita per tutti i vini, i vini spumanti e i vini frizzanti gassificati.
Il limite del tenore alcolico che discrimina tra “dealcolizzato” e “parzialmente dealcolizzato” è quello accettato dall’OIV nel 2012, ossia 0,5%.
Fonte: OIV
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