La responsabilità penale delle imprese vitivinicole sembra essere un argomento distante dall’interesse degli operatori del settore, eppure il futuro prossimo vedrà importanti cambiamenti a livello normativo in ambito penale, dei quali converrà tenere conto fin da subito, onde evitare di ritrovarsi impreparati.
Il Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, su proposta del Ministro della Giustizia e del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, ha approvato il disegno di legge n. 283 della XVIII Legislatura, rubricato “Nuove norme in materia di reati agroalimentari”. Il documento ricalca i contenuti del precedente DDL S n. 2231 del 2016, con il quale è stato recepito il progetto di riforma del diritto sanzionatorio agroalimentare elaborato dalla Commissione istituita nel 2015 presso l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia e presieduta dal dott. Giancarlo Caselli.
Prima di trattare le innovazioni normative che il legislatore vorrebbe introdurre in ambito penale agroalimentare, è necessario fare un piccolo passo indietro per capire come e in che modo la responsabilità di impresa è cambiata nel corso degli anni.
La responsabilità sociale dell’impresa nel contesto europeo viene descritta e riassunta nel Libro Verde “Promuovere un quadro europeo per la responsabilità sociale delle imprese” redatto dalla Commissione Europea nel 2001.
Per quanto più interessa, nel Libro Verde il concetto di responsabilità sociale mette in luce il come le imprese, autonomamente, decidano di contribuire al miglioramento della società e a rendere più pulito l’ambiente; ciò significa che all’interno dell’impresa viene fatta una integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche che si hanno durante le operazioni commerciali e nei rapporti con le parti interessate.
Seguendo tale indirizzo di protezione “sociale”, è allora comprensibile la ragione per la quale il principio di precauzione, che anticipa la soglia di tutela, è diventato il principio cardine in materia ambientale (si veda l’art. 191 del TUEL), ed è diventato quel principio che lumeggia buona parte delle scelte in materia agroalimentare.
In tal senso, la direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi, dispone che la salute umana, animale o dell’ambiente sono ciò su cui direttamente si riverbera l’azione dei prodotti fitosanitari e pertanto il loro impiego viene regolato, limitato o vietato quando questi, anche solo potenzialmente, possano essere pericolosi.
Seguendo la medesima logica precauzionale, la responsabilità penale degli enti può essere vista come una richiesta fatta dal legislatore affinché le imprese si dotino autonomamente di un sistema di “lavoro” adeguato a prevenire una serie di reati tassativamente indicati nel decreto legge 231/01. Al sistema impresa viene richiesto di ricercare autonomamente un metodo di “lavoro” che possa dirsi virtuoso poiché è impensabile che lo Stato possa avere quella capacità di controllo capillare in ogni settore dell’economia.
In tal senso, volgendo lo sguardo al futuro, e osservando il disegno di legge in materia di reati agroalimentari, è facile accorgersi di come la responsabilità penale, per importanza, per rilevanza degli interessi coinvolti, venga nel dettaglio disciplinata in ambito agroalimentare dall’introduzione dell’articolo 6 bis del decreto legge citato ad oggetto “Modelli di organizzazione dell’ente qualificato come impresa alimentare”.
I destinatari del Modello di Organizzazione sono tutte le imprese alimentari costituite in forma societaria, queste già definite dal reg. CE 178/2002. A chiarimento, l’articolo 2 dispone che per “alimento” debba intendersi «qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani», comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza intenzionalmente incorporata. L’articolo 3 prosegue definendo impresa alimentare come <<ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolge una qualsiasi delle attività connesse ad una delle fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti>>.
Che all’interno della definizione di impresa alimentare rientrino anche le imprese vitivinicole (produttori-imbottigliatori-etichettatori) è un fatto che difficilmente può essere messo in discussione.
Per quanto più interessa, il Modello di Organizzazione immaginato dal legislatore, e descritto nell’articolo 6 bis, per avere una effettiva efficacia esimente, impone alle imprese di dettagliare ogni fase di lavorazione del prodotto per garantire che in ogni momento della filiera produttiva venga applicato quel sistema di tracciabilità che permetta di continuo di verificare la qualità, la sicurezza e l’integrità dell’alimento.
La tracciabilità dell’alimento è il presupposto necessario affinché poi possa essere esercitata una attività di vigilanza effettiva che consenta di conoscere il percorso del prodotto in tutte le fasi di produzione, trasformazione e infine distribuzione.
Il concetto di tracciabilità degli alimenti è uno dei pilasti sui quali si poggia il Modello Organizzativo, poiché alle imprese viene ulteriormente richiesto di prevedere le procedure di ritiro, o di richiamo dei prodotti alimentari importati, prodotti, trasformati, lavorati o distribuiti non conformi ai requisiti di sicurezza degli alimenti.
Fai il paio con la richiesta di tracciabilità e ritiro anche la nuova fattispecie penale che si vorrebbe introdurre con la riforma ad oggetto, l’Omesso ritiro di alimenti pericolosi. Nelle intenzioni del legislatore si vorrebbe punire l’operatore del settore alimentare che, venuto a conoscenza della pericolosità per il consumo degli alimenti da lui detenuti o alienati, ometta di provvedere, ove possibile, al loro ritiro dal mercato o al richiamo presso gli acquirenti o gli attuali detentori, ed ometta di informare l’autorità competente delle pericolosità del prodotto al consumo.
Anche dal punto di vista della comunicazione, e delle informazioni date al pubblico, le imprese agroalimentari dovranno ulteriormente adeguarsi alle nuove indicazioni normative contenute nel disegno di legge in commento. In tal senso, nei rapporti con il pubblico, alle imprese viene richiesto di attuare costanti attività di verifica sui contenuti delle comunicazioni pubblicitarie, al fine di garantire la coerenza delle informazioni, e sul rispetto delle caratteristiche di prodotto, allo scopo di eliminare il rischio di informazioni decettive passibili di diffusione al pubblico in merito alle caratteristiche non proprie dell’alimento.
Soffermandosi, invece, sulle nuove fattispecie di reato che vorrebbero essere introdotte con la riforma in commento, è possibile osservare l’introduzione tra i reati presupposti di una serie di reati che oggi, invero, sono esclusi dall’ambito della responsabilità delle persone giuridiche.
Nello specifico, l’art. 25 bis 3 del decreto 231/01 Dei delitti contro la salute pubblica prevede la diretta responsabilità penale degli enti per i reati, a loro volta riformulati, di cui agli articoli 439 c.p. – Avvelenamento acqua e alimenti – 440 c.p. – Produzione, importazione, esportazione, commercio, trasporto, vendita o distribuzione di alimenti pericolosi o contraffatti – 444 c.p. Informazioni commerciali ingannevoli e pericolose – 452 c.p. – Delitti colposi contro la salute pubblica.
Ulteriormente, il disegno di legge prevede la modifica del codice penale riformulando la rubrica del titolo VIII del libro secondo che dovrebbe recitare “Dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria, il commercio ed il patrimonio agroalimentare” introducendo dopo l’articolo 515 il Capo II-bis “Delle frodi in commercio di prodotti alimentari”.
All’interno del capo “Delle frodi in commercio di prodotti alimentari” sono indicati, tra i reati presupposti passibili di contestazioni all’ente, i reati previsti dagli articoli 516 – “Frode in commercio di prodotti alimentari” – 517 – “Vendita di alimenti con segni mendaci” e tra le circostanze aggravanti previste dall’art. 517 bis è disposto l’aggravamento di pena se l’alimento è falsamente indicato come biologico.
A latere di tali interventi legislativi è anche prevista la riforma della legge 283/1962 sulle frodi alimentari al fine di tutelare maggiormente la salute seguendo il principio di precauzione.
Su tali e tante innovazioni, nel presente e nel prossimo futuro, dovranno fare di conto le imprese vitivinicole che dovranno coordinare i modelli penali con le presunzioni proprie del settore vitivinicolo contenute nella legge 238/16 e nei decreti ministeriali a corredo.
Insomma, le sfide all’orizzonte con le quali dovranno misurarsi le imprese vitivinicole non sono prive di diversi livelli di complicazione ed è forse utile iniziare a ragionarci fin da subito onde evitare di farsi trovare impreparati.
Alessio Gennari, Ds, PhD.
www.studiolegalegennari.it
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La responsabilità penale dell’impresa agricola nell’attività vitivinicola
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